L'atto legislativo di riferimento in materia di rifiuti è la legge 27 aprile 2001.

All'ente produttore di rifiuti è fatto obbligo di:
• ottenere il permesso per produrre tali rifiuti, laddove produca più di 1 Mg di rifiuti pericolosi all’anno o più di 5 milla Mg di rifiuti di altre tipologie all’anno.
oppure
• ottenere l'ingresso nel programma di gestione dei rifiuti pericolosi se vengono prodotti rifiuti pericolosi in quantitàsuperiore a 0,1 Mg all’anno.
• depositare informazioni periodiche circa la propria produzione di rifiuti pericolosi.
Per ottenere un permesso per la produzione e gestione dei rifiuti è necessario depositare una apposita istanza, nelle forme e con i contenuti previsti dalla legge di protezione ambientale di cui supra.